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Sono integralmente a carico dello Stato le seguenti spese sostenute dagli addetti:
- a)spese per fitto dei locali d'ufficio, quando questo non sia sistemato nei locali delle Rappresentanze diplomatiche. Quando l'addetto abbia l'ufficio annesso alla propria abitazione sara' rimborsato solo l'affitto dei locali effettivamente adibiti ad uso di ufficio nella misura che sara' determinata dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero del tesoro, su proposta del capo della Rappresentanza, diplomatica, presso la quale ha sede l'addetto;
- b)spese per l'illuminazione, riscaldamento e pulizia dell'ufficio, quando ad essi non provveda la Rappresentanza diplomatica;
- c)spese postali, telegrafiche e telefoniche sostenute per motivi di servizio;
- d)spese di cancelleria, nei limiti stabiliti dal Ministero della difesa;
- e)spese per lavori straordinari di traduzione;
- f)spese derivanti da viaggi per servizio all'estero e da o per l'Italia secondo le norme che regolano i viaggi del personale diplomatico;
- g)spese sostenute per esplicita autorizzazione o per ordine del Ministero della difesa. Qualora ricorrano circostanze di carattere assolutamente eccezionale determinanti spese che, a giudizio del Ministero della difesa, siano sproporzionate all'assegno personale dell'addetto che deve sostenerle, lo stesso Ministero ha facolta' di stabilire una quota da rimborsarsi. Tale quota, non puo' superare la meta' delle spese medesime. Il rimborso delle spese previste dal presente articolo e' effettuato in base a conti debitamente documentati.
Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974
