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L'addetto in servizio all'estero ha diritto in ogni anno solare ad una licenza ordinaria non superiore ad un' mese, durante la quale conserva per intero l'assegno personale e le indennita' per accreditamenti multipli. Se per giorni di cumulo gli spetti una licenza ordinaria superiore ad un mese, l'assegno personale e 16 indennita' per accreditamenti multipli competono nella misura intera per i primi due mesi e ridotta a un terzo per l'ulteriore periodo, sempre che sia compreso nella licenza ordinaria spettante. Qualora l'addetto venga a trascorrere la licenza ordinaria in Italia, ha diritto, oltre al trattamento di cui al comma precedente, all'assegno personale e alla indennita' per accreditamenti multipli in misura intera, per i giorni strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno, stabiliti per le varie sedi ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge 4 gennaio 1951, n. 13. Il godimento degli emolumenti predetti per i giorni di viaggio e' consentito per una volta all'anno, qualunque sia la durata della licenza stessa. Qualora l'assenza dell'addetto dalla sede di servizio si prolunghi oltre la durata della licenza ordinaria, cessa la corresponsione dell'assegno personale e delle indennita' per accreditamenti multipli. Ai fini del trattamento di cui ai comuni precedenti, il periodo di tempo previsto per il viaggio e' ridotto alla meta' qualora l'addetto sia chiamato a prestare servizio in Italia o sia destinato ad altro ufficio all'estero o collocato in aspettativa o comunque cessi dal servizio. L'addetto che fruisce della licenza ordinaria prima che siano trascorsi otto mesi di ininterrotto servizio all'estero non ha diritto all'assegno personale e alle indennita' per accreditamenti multipli ne' durante il periodo di licenza ne' per i giorni di viaggio. In nessun caso possono essere rimborsate le spese di viaggio. L'assegno personale e le indennita' per accreditamenti multipli non sono dovuti durante le licenze straordinarie.
Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974
