All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 4 milioni, in ragione d'anno, sara' fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il periodo 1 luglio 31 dicembre 1964 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.
Testo vigente dal 30 ottobre 1965
