Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580, e' sostituito dal seguente: "La corresponsione dell'indennita' di cui sopra sara' sospesa agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita' non dipendenti da causa di servizio". E' abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1948, n. 1589.
Testo vigente dal 30 ottobre 1965
