In Governo della Repubblica e' delegato a raccogliere in testo unico, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le vigenti disposizioni sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti, apportandovi le modificazioni richieste dal loro coordinamento con le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, anche a effetti diversi da quelli indicati dall'art. 2, primo comma, dell'ordinamento medesimo, nonche' le altre modificazioni necessarie per garantire il regolare ed efficiente espletamento dei servizi, ferme rimanendo le attuali qualifiche, attribuzioni e funzioni.

Testo vigente dal 20 marzo 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;162~art6 · fonte del testo