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Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili urbani ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, i quali prestano la propria opera nei giorni festivi, e' dovuta, oltre alla normale retribuzione, una maggiorazione del 40 per cento. Sono considerati festivi tutti i giorni ritenuti tali agli effetti civili ed elencati dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, nonche' le ricorrenze del santo patrono locale.
Testo in vigore dal 19 giugno 1956 al 16 dicembre 2010
