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Agli ufficiali e ai sottufficiali, che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia o vi siano trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennita' speciale in misura intera per i primi dieci giorni, ridotti alla meta' per il periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni. Ai militari di truppa nelle situazioni indicate nel comma precedente l'assegno di lungo servizio, e l'indennita' speciale sono conservati in misura intera per i soli primi dieci giorni. Per il periodo successivo i militari di truppa sono aggregati, a tutti gli effetti, a un ente di stanza ove debbono compiere il loro servizio. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennita' speciale sono conservati anche durante i giorni strettamente indispensabili per il viaggio di andata e ritorno. Allo stesso personale sono rimborsate le spese di viaggio, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero.

Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-08;642~art6 · fonte del testo