Nel caso di trasferimento di un dipendente statale coniugato, non separato legalmente, in una sede di servizio dove successivamente sia trasferito il coniuge, pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennita' di prima sistemazione, solo l'eventuale eccedenza dell'indennita' stabilita per il suo grado su quella liquidata al coniuge.

Testo vigente dal 7 luglio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-06-29;489~art16 · fonte del testo