Nel caso di trasferimento di un dipendente statale coniugato, non separato legalmente, in una sede di servizio dove successivamente sia trasferito il coniuge, pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennita' di prima sistemazione, solo l'eventuale eccedenza dell'indennita' stabilita per il suo grado su quella liquidata al coniuge.
Testo vigente dal 7 luglio 1951
