Le distanze di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si misurano tra le stazioni ferroviarie di partenza e quella del luogo in cui la missione e' stata compiuta. Se la stazione e situata fuori dal centro abitato o localita' isolata si aggiunge la distanza intercorrente tra la stazione e quel centro abitato o localita'. In modo analogo si computano le distanze per i viaggi compiuti con altri servizi di linea. Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli cui di sopra le distanze si computano dalla casa municipale del comune dove e' la sede dell'ufficio (o caserma, impianto, scuola, stazione, ecc.) o dalla sede dell'ufficio, se questo si trovi in una frazione o localita' isolata.

Testo vigente dal 7 luglio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-06-29;489~art3 · fonte del testo