[1]Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, la indennita' di missione spetta nelle seguenti misure per ciascuna ora intera, non computandosi le frazioni di ora: Ore notturne comprese Ore tra diurne le ore 22 e le 5 Lire Lire grado 1, 2° e 3°.......................... 187 250 grado 4° o 1° del personale delle Ferrovie dello Stato............................. 156 208 grado 5° o 2° del personale delle Ferrovie dello Stato............................. grado 6° o 3° del personale delle Ferrovie 131 175 dello Stato............................. grado 7° o 4° del personale delle Ferrovie dello Stato............................. grado 8° o 5° del personale delle Ferrovie 115 154 dello Stato............................. grado 9° o 6° del personale delle Ferrovie dello Stato............................. grado 10° o 7° e 8° del personale delle Ferrovie dello Stato.................... 87 116 grado 11° o 9° del personale delle Ferro- vie dello Stato e personale non di ruolo di 1ª e 2ª categoria.................... grado 12° e 13° o 10° del personale delle Ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 3ª categoria................... 75 100 Commessi capi, primi commessi, commessi, agenti capi tecnici, uscieri capi, agen- ti tecnici e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o gradi 11° e 12° del personale delle Ferrovie dello Stato o commessi e primi commessi di ta- bella B, allegato I, al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e sala- riati di ruolo con qualifiche di incari- cati stabili superiori e incaricati..... 66 91 Uscieri capi e uscieri, inservienti e personale subalterno con altre qualifi- che equiparate o agenti ausiliari avven- tizi e diurnisti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi nonche commessi del quadro speciale allegato II al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, del- l'Azienda medesima, o gradi 13° e 14° del personale delle Ferrovie dello Stato e tutto il rimanente personale salariato di ruolo e non di ruolo................. 62 83 Marescialli delle Forze armate e gradi corrispondenti dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.... 78 104 Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.... 68 91 Caporali maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servi- zio dello Stato......................... 56 75

[2]L'indennita' non e' dovuta per le missioni o le trasferte diurne di durata inferiore alle cinque ore. Agli effetti del computo di detto termine si sommano i periodi di durata delle missioni effettuate nel medesimo giorno. Non spetta l'indennita' per le missioni compiute nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio o in localita' distanti meno di otto chilometri e collegate con la sede dell'ufficio da regolari servizi di linea, salva la corresponsione delle indennita' e rimborsi di spese di cui ai successivi articoli 9 e 10. Al titolare di un ufficio che sia incaricato della reggenza o supplenza anche di altro ufficio in localita' distante dal primo non piu' di otto chilometri spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede di reggenza o della supplenza, una indennita' di missione pari a cinque volte la misura oraria prevista nell'art. 2 per il grado corrispondente. Detta indennita' e' comprensiva delle spese di trasporto, quando vi siano regolari servizi di linea.

Testo vigente dal 7 luglio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-06-29;489~art2 · fonte del testo