Per i viaggi inerenti alle missioni o trasferte e' ammesso l'uso dei treni rapidi che abbiano la classe spettante a norma del successivo art. 9. Per i viaggi sulle ferrovie dello Stato inerenti alle missioni o ai trasferimenti sono ammesse le deviazioni risultanti dall'orario ufficiale.
Testo vigente dal 7 luglio 1951
