In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero e' dovuta una indennita' supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio e' compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio e' compiuto in aereo. 7 La stessa indennita' compete anche per i viaggi relativi a missioni all'interno e all'estero compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, usufruendo di particolari concessioni di viaggio in relazione alla qualifica rivestita o alle funzioni svolte. 7 Per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione compete, per ogni chilometro di percorso, l'indennita' di lire 2. 6 Le indennita' di cui ai precedenti commi sono dovute anche agli estranei alle amministrazioni che compiano missioni per conto delle stesse. L'indennita' supplementare non si applica sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio, ancorche' ammessi a rimborso. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' per i trasferimenti di servizio all'interno o all'estero.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1999, n.488
6La L. 23 dicembre 1999, n.488 ha disposto (con l'art. 30, comma 20) che "E' soppressa l'indennita' di lire 2 per ogni chilometro di percorso per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836".
L. 23 dicembre 2005, n.266
7La L. 23 dicembre 2005, n.266 ha disposto (con l'art. 1, comma 213) che l'indennita' supplementare prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo e' soppressa.
Testo vigente dal 1 gennaio 2006
