Provvedimento abrogato dalla l. 18 dicembre 1973, n. 836.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dalla l. 18 dicembre 1973, n. 836.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
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2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1961 al 1 gennaio 1974. 389 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue: prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed equiparabili, per gli archivisti e qualifiche corrispondenti o superiori delle carriere esecutive ed equiparabili, nonche' per i marescialli dei tre gradi e gli allievi delle accademie militari; seconda classe per tutto il rimanente personale. Spetta, ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea purche' questi consentano notevole risparmio di tempo e il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha, ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la localita' da raggiungere. Il rimborso e' limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio. Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di direttore generale o equiparata spetta altresi' il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in compartimento singolo. Per gli ispettori generali e qualifiche corrispondenti e' consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. E' ammesso l'uso di treni rapidi normali e speciali purche' per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo comma del presente articolo. Sono ammesse altresi' le deviazioni consentite dall'orario ufficiale. L'uso di trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso di trasporti aerei devono essere autorizzati dal Ministro o dal direttore generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata. Con la stessa procedura puo' essere consentito, quando vi sia, una particolare necessita' di raggiungere rapidamente il luogo della missione, l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, con rimborso delle relative spese. Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da, ferrovia o da altri servizi di linea e' corrisposta, a titolo di rimborso spesa, un'indennita' di lire 36 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a lire 52 a chilometro. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate. Le altre sono arrotondate a chilometro intero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1973, N. 836
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-04-15;291~art11 · fonte del testo