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Quando, conservando la stessa sede di servizio, il dipendente passa, per disposizione dell'Amministrazione, da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un alloggio privato o viceversa compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali di mobili e masserizie trasportati dal precedente al nuovo alloggio un'indennita' di lire 870 a titolo di rimborso delle spese di imballaggio per presa e resa a domicilio e per carico e scarico lungo l'itinerario.

Testo in vigore dal 29 aprile 1961 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-04-15;291~art21 · fonte del testo