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Tutte le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, hanno facolta' di determinare, con provvedimento del Ministro, indennita' di trasferta ridotte in relazione a quelle spettanti a norma della presente legge. Tale riduzione deve essere determinata per singoli settori dell'Amministrazione, tenuto conto del carattere particolare delle missioni, della loro frequente ricorrenza e del luogo dove esse si svolgono.
Testo in vigore dal 29 aprile 1961 al 1 gennaio 1974
