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Le disposizioni che regolano la misura del trattamento di missione e di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari provinciali ed ai segretari, comunali. Il trattamento di missione e di trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli enti locali, degli enti parastatali ed in genere degli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli enti ed istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato ovvero al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria, non puo' comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti dello Stato di qualifica o categoria parificabili. I dipendenti statali che compiano missioni per conto degli enti o istituti di cui al precedente comma, od anche per conto di privati, conservano il proprio trattamento.

Testo in vigore dal 29 aprile 1961 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-04-15;291~art23 · fonte del testo