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Al titolare di un ufficio incaricato della reggenza o della supplenza anche di altro ufficio in localita' distante meno di 8 chilometri spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede della reggenza o della supplenza, una indennita' di trasferta pari a 5 volte la misura oraria prevista nell'articolo 2 della presente legge per la qualifica o grado rivestito; Detta indennita' e' comprensiva delle spese di trasporto. Nel caso di distanza superiore, si applica la disposizione di cui all'articolo 2 della presente legge.

Testo in vigore dal 29 aprile 1961 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-04-15;291~art4 · fonte del testo