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Per i dipendenti addetti a servizi per il cui espletamento occorrano, di regola, piu' di quindici missioni al mese, l'indennita' di trasferta e' ridotta del 30 per cento dopo la quindicesima. Detta riduzione non si cumula con quella di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge. Ai fini del comma precedente, le missioni da considerare sono quelle per le quali il personale acquisti comunque titolo all'indennita' di trasferta. Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall'Amministrazione o da qualsiasi altro pubblico ente, l'indennita' di trasferta e' ridotta, rispettivamente, di un terzo o della meta'. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennita' e' ridotta a un terzo. Nel caso di uso di foresterie, i dipendenti in missione sono tenuti a pagare un corrispettivo pari ad un quarto dell'indennita' di trasferta di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. L'ammontare di detto corrispettivo deve essere indicato nella tabella di liquidazione dell'indennita' di trasferta, allegando la quietanza comprovante il pagamento effettuato alla foresteria. La riduzione di cui al terzo comma del presente articolo viene disposta anche se l'indennita' di trasferta e' ridotta a norma del quinto comma dell'articolo 1 della presente legge.

Testo in vigore dal 29 aprile 1961 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-04-15;291~art8 · fonte del testo