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Ai dipendenti che si rechino in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero compete l'indennita' di trasferta nella misura e con le modalita' previste per l'interno. Tuttavia, per dette missioni, compete l'indennita' di trasferta anche se la distanza intercorrente fra la ordinaria sede di servizio e la localita' di missione e' inferiore agli 8 chilometri di cui al punto d) del terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.
Testo in vigore dal 29 aprile 1961 al 1 gennaio 1974
