Per le missioni all'interno compiute, per conto dello Stato, da estranei alle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e dal personale a riposo, il trattamento relativo e' stabilito dalla amministrazione che ha disposto l'invio in missione, nei limiti della misura prevista per i dipendenti dello Stato in attivita' di servizio con qualifica non superiore a quella di dirigente generale.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-18;836~art28 · fonte su Normattiva