Ai componenti del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione ed al personale addetto alla relativa segreteria competono le indennita' previste dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 325, salvo quanto previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Al presidente ed ai membri del Consiglio che non rivestono la qualifica di dipendente statale, spetta, per le missioni compiute in dipendenza della loro carica, il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati dello Stato con qualifica di dirigente generale.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-10;693~art11 · fonte su Normattiva