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L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato puo' avvalersi di assuntori per l'espletamento dei seguenti servizi:

  • 1)servizi di stazione;
  • 2)servizi di fermata;
  • 3)servizi di custodia di passaggi a livello presenziati;
  • 4)servizi di vigilanza segnali e punti speciali della linea, con presenziamento.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 15 febbraio 1963

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art1 · fonte del testo