Trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 1
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L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato puo' avvalersi di assuntori per l'espletamento dei seguenti servizi:
- 1)servizi di stazione;
- 2)servizi di fermata;
- 3)servizi di custodia di passaggi a livello presenziati;
- 4)servizi di vigilanza segnali e punti speciali della linea, con presenziamento.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 15 febbraio 1963
