Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971. 475 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: La retribuzione mensile iniziale lorda spettante agli assuntori e' stabilita, in relazione all'importanza del servizio, nella tabella annessa alla presente legge. Per ogni biennio di servizio prestato negli impianti di cui all'art. 3, e' attribuito agli assuntori che abbiano non demeritato un aumento pari al 2,50 per cento della retribuzione iniziale prevista dalla tabella. Tale aumento si conferisce, di regola, con decorrenza dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni anno. Quando l'aumento medesimo venga a cadere in data intermedia, esso si intende riportato alle decorrenze suindicate, agli effetti dei successivi aumenti, a seconda che venga ad oltrepassare o meno la meta' di ciascun intervallo semestrale. In sede di prima applicazione della presente legge non puo' essere attribuito agli assuntori un numero di aumenti periodici superiore a quello di cui gia' beneficiano in applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1958, n. 224. Agli assuntori spettano le quote di aggiunta di famiglia, l'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, la indennita' di malaria e la tredicesima mensilita', con le stesse norme in vigore per il personale ferroviario. Agli assuntori spetta, inoltre, l'assegno personale di sede secondo le norme previste dall'art. 10 della legge 5 marzo 1958, n. 224. Qualora l'assuntore sia anche titolare di pensione ai carico di un'Amministrazione statale, si applicano l'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870, l'art. 4 della legge 26 novembre 1953, n. 876, e l'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, modificato dall'art. 14, secondo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212. Il trattamento economico, nei casi di brevi sostituzioni previste dal terzo comma dell'art. 8, e' commisurato, per ogni giornata di prestazioni, ad un ventiseiesimo della retribuzione prevista al primo comma del presente articolo e dell'aggiunta di famiglia. Gli assuntori debbono alloggiare nei locali che la Azienda mette a loro disposizione. Qualora l'Azienda non sia in grado di fornire tali locali e gli assuntori prendano abitazione, a loro spese, in alloggio ubicato a non piu' di quattro chilometri dall'impianto di residenza, spetta loro una indennita' mensile nella seguente misura: lire 2000 agli assuntori di stazione o di fermata addetti ad impianti classificati nelle categorie A, B e C; lire 1700 agli assuntori di stazione o di fermata addetti ad impianti classificati nella categoria D; lire 1400 agli assuntori di passaggio a livello e di vigilanza segnali e punti speciali della linea addetti ad impianti classificati nelle categorie A e B; lire 1000 agli assuntori di passaggio a livello e di vigilanza segnali e punti speciali della linea addetti ad impianti classificati nelle categorie C e D. Quando determinate situazioni giustificano l'attribuzione di particolari incarichi oltre le prestazioni normali previste in applicazione dei primi due commi dello art. 10, compete agli assuntori interessati un compenso aggiuntivo nella misura da stabilirsi dal direttore generale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 668

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art11 · fonte del testo