Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971. 357 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: All'assuntore trasferito da una assuntoria ad una altra di categoria superiore compete la classe di retribuzione relativa alla categoria cui viene trasferito, di importo immediatamente superiore a quella di cui fruisce, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' stato effettuato il trasloco. All'assuntore trasferito da una assuntoria di categoria superiore ad altra di categoria inferiore compete, con decorrenza, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' stato effettuato il trasloco, la classe di retribuzione relativa alla categoria in cui viene trasferito, tenuto conto degli anni di servizio prestato. In nessun caso, pero', la nuova retribuzione puo' essere superiore a quella percepita nell'assuntoria di provenienza. Se la nuova retribuzione e' inferiore a quella percepita nell'assuntoria di provenienza, la differenza e' conservata come assegno personale pensionabile, dal riassorbirsi con i successivi aumenti. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando una assuntoria, per variazione nella entita' del traffico o altra causa, passi da una categoria all'altra. Nei casi di trasferimento e' accordato il trasporto gratuito, sulle Ferrovie dello Stato, dell'assuntore e delle persone di famiglia con lui conviventi permanentemente, nonche' il trasporto gratuito dei mobili e di scorte di generi alimentari e di combustibili, limitatamente alla quantita' che puo' ritenersi proporzionata alla situazione di famiglia dell'assuntore. Qualora il trasporto delle persone, dei mobili e delle masserizie debba necessariamente effettuarsi per via ordinaria, all'assuntore trasferito spetta, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto delle persone sui servizi pubblici di linea terrestri e marittimi non gestiti dalle Ferrovie dello Stato, nonche' un'indennita' chilometrica di lire 26 per ogni quintale o frazione di quintale di mobili e masserizie trasportati, fino ad un massimo di 20 quintali. All'assuntore trasferito compete, inoltre una indennita' di lire 20.000 se la distanza tra le due residenze e' pari o inferiore a 100 chilometri, da aumentarsi di lire 5000 per ogni ulteriore tratto di 100 chilometri a frazione di 100 chilometri di percorso. Le indennita', di cui ai precedenti due commi e l'assegno personale di cui al terzo comma non competono all'assuntore trasferito a domanda oppure ai sensi del successivo art. 20.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 668

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art12 · fonte del testo