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L'Azienda accorda agli assuntori, ai coadiutori degli assuntori ed ai rispettivi familiari, Concessioni di viaggio del tipo previsto per il personale ferroviario, secondo le norme e nei limiti che saranno stabiliti nel regolamento.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art15 · fonte del testo