Trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 16
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Agli assuntori ai quali sia fatto obbligo di osservare particolari prescrizioni in materia di vestiario uniforme, viene concesso, per ogni oggetto del vestiario medesimo, lo stesso trattamento previsto nei riguardi del personale ferroviario che svolge mansioni assimilabili.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971
