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E' istituito, presso ogni Compartimento delle ferrovie dello Stato, un albo degli aspiranti all'incarico di assuntore. L'albo comprende un numero di posti da determinarsi, almeno ogni triennio, dal direttore generale delle Ferrovie dello Stato, tenuto conto delle esigenze del servizio ferroviario. La divisione dell'albo in sezioni, avuto riguardo al tipo di servizio, sara' stabilita nel regolamento.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art2 · fonte del testo