Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971. 443 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Per le eventuali mancanze che non comportino la revoca dell'incarico possono essere applicate agli assuntori, dal capo reparto competente, sanzioni pecuniarie fino ad un importo massimo equivalente a dieci giornate della retribuzione iniziale prevista per l'impianto al quale l'assuntore e' addetto. In casi di maggiore gravita' o recidiva, il capo divisione competente puo' disporre l'assegnazione dell'assuntore ad un impianto di minore importanza. Le sanzioni pecuniarie d'importo non superiore a cinque giornate di retribuzione sono applicate senza l'osservanza di particolari formalita', dopo l'accertamento dei fatti e l'audizione delle discolpe, da farsi anche oralmente. I provvedimenti comportanti sanzioni pecuniarie di importo superiore a quello previsto nel precedente comma o l'assegnazione ad un impianto di minore importanza sono adottati, previa contestazione scritta da parte, rispettivamente, del capo reparto e del capo divisione competenti. All'assuntore e' concesso un termine non inferiore a dieci giorni per la produzione delle discolpe, da farsi per iscritto. Contro i provvedimenti adottati, ai sensi dei precedenti commi, dal capo reparto e dal capo divisione, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, rispettivamente ai capo divisione ed al direttore compartimentale, che decidono in via definitiva. Per le mancanze disciplinari che per il personale ferroviario dell'esercizio comportano sanzioni piu' gravi della sospensione dal grado e dallo stipendio per giorni trenta, assuntore e' revocato dall'incarico. Tuttavia, tenuto conto delle circostanze attenuanti e dei precedenti, puo', in via d'indulgenza, essere comminata una sanzione meno grave. La revoca dall'incarico e' pronunciata dal direttore compartimentale, previa contestazione scritta della mancanza da parte del capo divisione. Contro il provvedimento e' ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione, al direttore generale, che decide in via definitiva. Nei casi in cui e' prevista, per il personale delle Ferrovie dello Stato, la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio d'ufficio o in via cantelare, l'assuntore puo' essere sospeso dall'incarico, a tutti gli effetti, con provvedimento del capo della divisione competente. La sospensione dall'incarico puo' durare finche' permangono le ragioni che l'hanno determinata. Lo esercizio della facolta' prevista nel presente comma e' disciplinata dal regolamento. Gli assuntori revocati dall'incarico ai sensi del sesto comma del presente articolo non possono piu' concorrere all'iscrizione nell'albo. Quando il provvedimento di revoca dall'incarico e' adottato per motivi che avrebbero comportato, per un dipendente di ruolo delle Ferrovie dello Stato, la perdita del diritto alla pensione o alla buonuscita o la riduzione delle medesime, uguale trattamento e' praticato nei confronti dell'assuntore per quanto riguarda l'assegno vitalizio o l'indennita' per una volta tanto di cui all'art. 18 e la indennita' di buonuscita di cui allo art. 19. In detta ipotesi, l'intera indennita' di buonuscita o la quota, parte residua, viene liquidata dallo Istituto assicuratore e corrisposta alla Azienda.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 668

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art20 · fonte del testo