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L'Azienda, ogni qualvolta abbia necessita' di effettuare nuove assunzioni mediante pubblico concorso nelle qualifiche di capo stazione, assistente di stazione, cantoniere e manovale, deve riservare almeno il cinque per cento dei posti messi a concorso agli assuntori iscritti nel ruolo speciale o nell'albo ai sensi del quarto comma del precedente art. 21, che abbiano esercitato, come assuntori, per almeno cinque anni, mansioni assimilabili a quelle normalmente espletate da agenti ferroviari rivestiti della qualifica per la quale e' bandito il concorso, e, oltre a possedere tutti gli altri requisiti richiesti, non abbiano superato, alla data del bando, il 45° anno di eta'. Con norme da stabilirsi nei bandi di concorso, agli assuntori che partecipano a pubblici concorsi per le qualifiche anzidette e' attribuito, ai fini della formazione della graduatoria, un particolare punteggio per ogni anno di servizio prestato e per ognuna delle abilitazioni conseguite.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art22 · fonte del testo