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L'Azienda stabilisce la durata delle prestazioni dei coadiutori e il correlativo trattamento, avuto riguardo alla natura ed all'entita' delle prestazioni da essi rese nelle assuntorie in cui vengono utilizzati a norma dell'articolo precedente. L'onere relativo alla utilizzazione dei dipendenti degli assuntori e' a totale carico dell'Azienda.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art25 · fonte del testo