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Gli aspiranti assuntori che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultano gia' compresi, previo esame professionale ed accertamento dei requisiti morali e fisici, in graduatorie chiuse, sono iscritti nell'albo di cui al precedente art. 2 con la stessa anzianita' che hanno nelle graduatorie.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art27 · fonte del testo