Trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 29
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971. Leggi il testo vigente →
Il punteggio preferenziale di cui al punto 7) dell'articolo 4 e' attribuito anche alle vedove e agli orfani di assuntori deceduti in servizio negli ultimi due anni precedenti alla entrata in vigore della, presente legge.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971
