Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971. 87 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le assuntorie di stazione e di fermata sono classificate nelle seguenti categorie: categoria A, categoria B, categoria C e categoria D. Le assuntorie di custodia, con presenziamento, di passaggi a livello e di vigilanza segnali e punti speciali della linea, sono classificate nelle seguenti categorie: categoria A, categoria B, categoria C e categoria D. L'inclusione delle assuntorie nelle singole categorie sara' regolata, in relazione alla entita' delle prestazioni, dalle norme che verranno emanate con decreto del Ministro per i trasporti, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 668
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art3 · fonte del testo