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Per gli assuntori iscritti al "Fondo di previdenza" di cui all'art. 17, le polizze di assicurazione accese dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per garantire loro un trattamento di buonuscita o di vitalizio alla definitiva cessazione delle prestazioni, sono trasformate in altre regolate dalle norme previste dall'art. 19. Alle nuove polizze verra' attribuita una decorrenza che tenga conto dell'anzianita' gia' riconosciuta agli effetti assicurativi dalle precedenti polizze. L'importo delle eventuali eccedenze, che a seguito di tali trasformazioni dovessero rendersi disponibili sulle vecchie polizze, verra' liquidato dall'Istituto assicuratore e corrisposto all'Azienda. L'Azienda riconoscera' ai singoli assuntori una somma, pari ad un sesto dell'importo resosi eccedente sulle rispettive polizze trasformate. Qualora l'assuntore, a norma dell'art. 31, si avvalga della facolta' di riconoscimento del servizio gia' prestato, l'importo di sua spettanza verra' versato al "Fondo di previdenza per gli assuntori" a scomputo della somma dovuta dall'assuntore medesimo ai sensi del terzo comma dello stesso art. 31. I premi che vengono in atto corrisposti all'istituto assicuratore per il conseguimento di un trattamento di buonuscita o di vitalizio a favore degli incaricati che, in virtu' del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto alla iscrizione all'assicurazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono ridotti a due terzi dal mese successivo alla entrata in vigore della presente legge e sono posti per meta' a carico dell'Azienda e per meta' a carico degli interessati.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art32 · fonte del testo