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I contributi a carico degli assuntori previsti dal secondo comma dell'art. 17 e dal terzo comma dell'art. 31 e il premio di cui al secondo comma dell'art. 19 sono calcolati sull'80 per cento della retribuzione, fino a quando tale criterio rimane in vigore per i dipendenti dello Stato.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art33 · fonte del testo