Trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 34
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I contributi versati nelle assicurazioni generali obbligatorie, prima dell'entrata in vigore della presente legge, per gli assuntori ed incaricati di cui all'art. 26, restano acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni ed alla misura di esse.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971
