Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
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Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
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3 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971. 218 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: La cancellazione dall'albo e' disposta dal direttore compartimentale nei casi:
tolto: a) di rinuncia ingiustificata ad assumere l'incarico di assuntore;
tolto: b) di inidoneita' fisica accertata, in qualsiasi momento, dall'Azienda;
tolto: c) di rinunzia dell'iscritto;
tolto: d) di perdita dei requisiti prescritti dall'art. 4;
tolto: e) di raggiungimento del 65° anno di eta', se trattasi di aspirante assuntore reiscritto nell'albo ai sensi del terzo comma dell'art. 21, ed al compimento del 50° anno di eta', negli altri casi;
tolto: f) di decorso di un quinquennio dalla data di iscrizione o reiscrizione nell'albo, quando l'interessato non abbia espressamente richiesto la conferma dell'iscrizione almeno tre mesi prima della scadenza di detto termine. E' sospesa l'efficacia della iscrizione nell'albo nei confronti di coloro che siano sottoposti a procedimento penale e nei confronti di coloro che siano sottoposti ad accertamenti su fatti che, a giudizio dell'Azienda, siano ritenuti incompatibili con i requisiti richiesti per l'iscrizione. L'iscrizione nell'albo cessa dalla data di conferimento dell'incarico ai sensi del primo comma dell'art. 7. L'aspirante assuntore, cancellato dall'albo ai sensi del precedente punto b), puo' essere iscritto in altra sezione relativa a servizi per i quali risulti in possesso dei requisiti richiesti. I provvedimenti della sospensione della iscrizione nell'albo e della cancellazione dall'albo sono adottati dal, direttore compartimentale. Contro tali provvedimenti e' ammesso ricorso al direttore generale, che decide in via definitiva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 668
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art5 · fonte del testo