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Il direttore generale stabilisce il numero degli assuntori per ogni Compartimento, comprendendovi, oltre ai titolari, coloro che si alternano con essi per assicurare il completamento del servizio giornaliero, con impegno di orario non inferiore a quello dell'assuntore, nonche' quelli occorrenti per garantire i riposi e le ferie degli assuntori stessi.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art6 · fonte del testo