Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971. Leggi il testo vigente →

All'atto di assumere l'incarico, gli assuntori devono prestare, avanti al competente capo reparto e in presenza di due testimoni, promessa solenne secondo la seguente formula: "Prometto di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Azienda per il pubblico bene". Della promessa e' redatto verbale, del quale e' conservato in atti l'originale ed e' consegnata copia all'interessato.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 1 luglio 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art9 · fonte del testo