Art. 12 — null
Cessa altresi' dall'incarico quando circostanze anche a lui non imputabili rendano la sua persona incompatibile con la comunita' penitenziaria. La cessazione dell'incarico e' disposta con decreto del Ministro. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma il provvedimento e' adottato su proposta del capo del personale, il quale deve sentire l'interessato e l'ispettore dei cappellani, che possono presentare osservazioni scritte nel termine di dieci giorni.
Testo vigente dal 10 marzo 1982
