I cappellani e l'ispettore dei cappellani sono iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'INPS, che riscuotera' per essi anche i contributi di competenza degli enti di malattia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani e' dovuta l'indennita' di fine rapporto prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Testo vigente dal 10 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-03-04;68~art15 · fonte su Normattiva