Il presidente della commissione fissa la data per la trattazione orale del procedimento, dandone comunicazione almeno trenta giorni prima, all'interessato, il quale ha facolta' di prendere cognizione degli atti del procedimento, di far pervenire in tempo utile le eventuali memorie difensive e di intervenire alla trattazione per svolgere oralmente la propria difesa. La commissione, conclusa la trattazione orale, propone, con deliberazione motivata, il proscioglimento dell'incolpato ovvero la sanzione da irrogare. Il Ministro provvede con decreto a dichiarare il proscioglimento o a infliggere la sanzione proposta dalla commissione, salvo che non ritenga di disporre, con provvedimento motivato, in modo piu' favorevole all'incolpato. Il decreto del Ministro e' comunicato all'interessato e all'ordinario diocesano tramite l'ispettore dei cappellani. Il procedimento disciplinare si estingue quando siano trascorsi novanta giorni dall'ultimo atto, senza che sia stato compiuto alcun ulteriore atto. Il cappellano prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione e alle relative indennita' di missione.

Testo vigente dal 10 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-03-04;68~art9 · fonte su Normattiva