La spesa complessiva per l'indennita' di trasferta e di trasferimento relativa agli anni 1977 e 1978, per il personale di cui al precedente articolo 1 ed al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, dovra' essere contenuta nei limiti della disponibilita' dei rispettivi capitoli di bilancio.

Testo vigente dal 22 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-11;13~art9 · fonte su Normattiva