Sui contributi erogati dal Ministero della marina mercantile, in virtu' di leggi speciali, a favore dei cantieri navali o dell'armamento, non si applicano le ritenute a titolo di acconto, per le imposte e relative addizionali, di cui al testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo vigente dal 5 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-21;939~art7 · fonte su Normattiva