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All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutabile in lire 588 milioni e 800 mila per l'esercizio finanziario 1968, sara' fatto fronte mediante riduzione del capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;371~art8 · fonte su Normattiva