L'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, modificato dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 566, e' sostituito dal seguente: "I vice cancellieri ed i vice segretari in prova, all'atto della nomina, sono destinati, anche in soprannumero, nelle preture aventi un organico non inferiore a due cancellieri, per prestarvi servizio per un periodo di almeno due anni. Detti funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo parere del capo della Corte, possono essere destinati in preture con organico inferiore a quello previsto nel precedente comma, purche' abbiano gia' prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le preture con organico di due o piu' cancellieri".

Testo vigente dal 30 maggio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-15;310~artunico · fonte su Normattiva