Art. 21 — Responsabilita' dirigenziale (Art. 2l, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del d.lgs. n. 387 del 1998)
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Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l' inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l' impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l' amministrazione puo', inoltre, revocare l' incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2002, N. 145. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate ((nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)).
Testo vigente dal 9 novembre 2005 al 15 novembre 2009 · versione 25 su Normattiva