Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Lavoro - Pubblico impiego - Rapporti di durata - Giudicato esterno - Rilevanza in diverso giudizio - Condizioni - Fattispecie.
In ambito di rapporti giuridici di durata, quale è il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, rispetto alle obbligazioni periodiche, il principio per cui l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, destinato ad esplicare la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, trova un limite nella ricorrenza di elementi di discontinuità, in fatto ed in diritto, che sono ostativi rispetto a tali effetti futuri e che ricorrono anche quando è richiesta una valutazione ex novo, di tempo in tempo, delle situazioni giuridiche interessate. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'incidenza del giudicato formatosi tra le parti su voci retributive accessorie della dirigenza sanitaria (retribuzione di risultato) che vanno attribuite, sulla base di fondi stabiliti dalla contrattazione collettiva anno per anno, in modo uniforme per tutti i lavoratori che concorrono al loro riparto per il principio di parità di trattamento ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001). 96 <!-- pag. 97 -->
Cass. civ. n. 3100/2026Sez. LRv. 677820-01
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 57 d.P.R. 384/1990art. 45 TU pubblico impiego
Precedenti: 667608-01, 658538-01
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE Medici specialisti ambulatoriali - Trattamento economico - Compensi per i consulti di cui all'allegato 3 dell'ACN 30 luglio 2015 - Ricomprensione all'interno della quota di compenso variabile - Sussistenza - Attribuzione dei compensi - Condizioni.
In tema di trattamento economico dei medici specialisti ambulatoriali, i compensi previsti per l'attività di consulto di cui all'allegato 3 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 30 luglio 2015 vanno ricondotti, ai sensi dell'art. 41, comma 8, lett. b) del medesimo Accordo, nell'ambito della disciplina della quota di compenso definita "variabile", sicché la loro erogazione può essere disposta, in via aggiuntiva rispetto ai compensi per i compiti ordinari del medico, se ed in quanto oggetto di specifica determinazione, in sede di programmazione degli obiettivi costituenti il presupposto generale del trattamento relativo a detta quota, prevista da tale disposizione.
Cass. civ. n. 2894/2026Sez. LRv. 677848-01
Precedenti: 675561-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Violazione dei contratti collettivi - Censurabilità in cassazione - Limiti - Contratti integrativi - Vizi denunziabili - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Casistica.
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 consente di denunciare in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del medesimo decreto, esclusi quelli integrativi, rispetto ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, senza lamentare il mancato rispetto di norme imperative o della contrattazione collettiva nazionale, censuri in via diretta l'interpretazione che il giudice di merito abbia dato della contrattazione integrativa; non riporti il contenuto della normativa collettiva integrativa della quale critichi l'illogica o contraddittoria interpretazione; non indichi in maniera specifica i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 ss. c.c. violati o demandi alla S.C. di sostituire all'interpretazione della corte territoriale un'altra possibile lettura del medesimo testo. 304 <!-- pag. 305 -->
Cass. civ. n. 21480/2025Sez. LRv. 676047-01
Riguarda ancheart. 360 Codice di procedura civileart. 1362 Codice civileart. 63 TU pubblico impiego
Precedenti: 644993-01, 628790-01
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Sospensione facoltativa ex art. 15, comma 2, c.c.n.l. comparto scuola - Contestazione preventiva dell'addebito - Necessità.
In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego, la sospensione facoltativa del dipendente dal servizio, prevista dall'art. 15, comma 2, c.c.n.l. del comparto scuola, richiede necessariamente la previa contestazione dell'addebito.
Cass. civ. n. 20452/2025Sez. LRv. 675857-01
Riguarda ancheart. 55 TU pubblico impiego
Precedenti: 673061-01
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE Medici convenzionati ambulatoriali - Trattamento economico - Disciplina - Contratti collettivi nazionali e integrativi - Retribuzione cd. incentivante - Distinzione tra compensi per performance generali e performance individuali, in forma aggregata o di gruppo - Corresponsione dei compensi per performance individuali - Condizioni. 299 <!-- pag. 300 --> · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di trattamento economico dei medici convenzionati ambulatoriali, la disciplina prevista dagli accordi collettivi nazionali del 9 febbraio 2005 e del 30 luglio 2015 in relazione alla retribuzione c.d. incentivante distingue compensi per performance generali, remunerativi di obiettivi riguardanti l'intera struttura, e compensi per performance individuali, in forma aggregata o di gruppo, per la cui corresponsione è necessaria la previa fissazione di obiettivi individuali, in forma parimenti aggregata o di gruppo, tramite accordi regionali ed aziendali.
Cass. civ. n. 13654/2025Sez. LRv. 675561-01
Precedenti: 661117-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).