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La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:

  • a)forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;
  • b)fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;
  • c)cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;
  • d)reperti mobili e cimeli;
  • e)archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
  • f)ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche. Per le finalita' di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell'unita' nazionale. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di seguito denominato "testo unico".

Testo in vigore dal 30 marzo 2001 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:2001-03-07;78~art1 · fonte su Normattiva