Art. 1 — Finalità della legge
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La tutela della denominazione di origine delle produzioni italiane di ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita', ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata dallo Stato con l'apposizione dei marchi "ceramica artistica e tradizionale" e "ceramica italiana di qualita'". I decori, le forme e la qualita' della ceramica italiana sono tutelati attraverso:
- a)il Consiglio nazionale ceramico;
- b)i comitati di disciplinare;
- c)le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
- d)i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
Testo in vigore dal 17 luglio 1990 al 25 febbraio 1996
