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La tutela della denominazione di origine delle produzioni italiane di ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita', ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata dallo Stato con l'apposizione dei marchi "ceramica artistica e tradizionale" e "ceramica italiana di qualita'". I decori, le forme e la qualita' della ceramica italiana sono tutelati attraverso:

  • a)il Consiglio nazionale ceramico;
  • b)i comitati di disciplinare;
  • c)le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
  • d)i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

Testo in vigore dal 17 luglio 1990 al 25 febbraio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-07-09;188~art1 · fonte su Normattiva